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Aree idonee per l’istallazione degli impianti fotovoltaici “a terra”

Mi trovo spesso per motivi di lavoro ad ascoltare dialoghi tra professionisti che si dichiarano esperti in tema di scelta dell’ubicazione degli impianti a fonte rinnovabile ma le cui asserzioni si dimostrano in senso del tutto opposto.

Uno degli argomenti che mi portano sempre più spesso ad intervenire in queste discussioni attiene la possibilità di istallare impianti fotovoltaici “a terra” in zone agricole perché riscontro parecchia confusione dettata da una lettura poco attenta della normativa riguardante le cd. “aree idonee”.

Dopo una complessa diatriba tra il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASE) ed il Ministero per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD) è stato adottato il Decreto Agricoltura 2024 (D.L. 63/2024 convertito con Legge 101/2024) con il quale è stata bloccata l’istallazione degli impianti fotovoltaici a terra nei terreni agricoli, salvo alcune particolari eccezioni.

In particolare, il Decreto Agricoltura 2024 è intervenuto direttamente sul D.Lgs. 199/2021 di recepimento della “Direttiva RED II” modificando la disciplina in materia l’individuazione di superfici ed aree idonee per l’istallazione di impianti a fonti rinnovabili.

Nel dettaglio, è stato introdotto il comma 1-bis all’art. 20 del D.Lgs. 199/2021 stabilendo le “uniche” condizioni nelle quali è possibile l’istallazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti.

Appare però opportuno segnalare che le nuove disposizioni che impongono tale stop quasi generalizzato sono in vigore dal 16 Maggio 2024 con il risultato che le nuove limitazioni non si applicano “….ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, […ossia 16 Maggio 2024….] sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all’ottenimento dei titoli per la costruzione e l’esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi” (rif. al nuovo art. 20, comma 2 del Dlgs 199/2021 introdotto dall’art. 5 comma 2 del Decreto Agricoltura).

L’istallazione “a terra” senza limiti

Per espressa disposizione normativa il comma 1-bis dell’art. 20 stabilisce ora che il blocco degli impianti fotovoltaici con moduli su terreni agricoli non riguarda:

i progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile ma limitatamente alle CER disciplinate “…ai sensi dell’articolo 31 del presente decreto…”

i progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ovvero, per essere più precisi, “…in caso di progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre 2023, e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC) di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR…”

nonché per

gli impianti agrivoltaici cd. “avanzati”, ovvero gli impianti fotovoltaici che si integrano con le attività agricole prevedendo impianti sospesi 1,3 metri nel caso di attività zootecnica (altezza minima per consentire il passaggio con continuità dei capi di bestiame) o 2,1 metri nel caso di attività colturale (altezza minima per consentire l’utilizzo di macchinari funzionali alla coltivazione); tale possibilità non è espressa direttamente dalla norma ma il richiamo al PNRR li consente in quanto per tali impianti sono previste le apposite misure di intervento (DM 22/12/2023 n. 436 – cd. Decreto Incentivi Agrivoltaico).

L’istallazione “a terra” con alcuni limiti

Per espressa previsione normativa il comma 1-bis dell’art. 20 stabilisce inoltre che possono essere realizzati impianti anche in altre zone agricole tuttavia nel rispetto delle seguenti condizioni:

siti con impianti preesistenti, limitatamente agli interventi di modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati (cd. Repowering) ma soltanto se non comportino incremento dell’area occupata (art. 20, comma 8, lettera a));

le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento, incluse le cave già oggetto di ripristino ambientale e quelle con piano di coltivazione terminato ancora non ripristinate, nonché le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati (art. 20, comma 8, lettera c));

i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali (art. 20, comma 8, lettera c-bis);

i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all’interno dei sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli all’interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori di cui all’allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) (art. 20, comma 8, lettera c-bis.1));

esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei Beni Culturali):

le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall’articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento (art. 20, comma 8, lettera c-ter numero 2));

le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri ((art. 20, comma 8, lettera c-ter numero 3))

Ci vuole solo (un pò di) attenzione

Le possibilità e le limitazioni sopra poste dal comma 1-bis introdotto all’art. 20 del D.Lgs 199/2021 dal Decreto Agricoltura all’istallazione di impianti fotovoltaici su terreni agricoli individuano di fatto le regole “a regime” che prevalgono “nelle more” della definizione delle cd. Aree Idonee richieste dal comma 1 dell’art. 20 del D.Lgs. 199/2021 ed attuate oggi nel D.M. 21 giugno 2024 con il quale sono stati fissati i criteri generali con cui le regioni e province autonome possono individuare con propria legge le aree idonee.

In questi termini il MASE è “entrato a gamba tesa” fissando dei paletti inderogabili al consumo del suolo agricolo nelle more della definizione della cd. “aree idonee”. Ciò è del tutto evidente dal tenore del comma 1-bis dove viene espressamente stabilito un criterio di prevalenza laddove è previsto che “…L’installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, è consentita esclusivamente nelle aree…” sopra individuate in generale all’art. 1 come “aree idonee” all’istallazione di qualsiasi impianto da FER.

Anche il Decreto “Aree Idonee” all’art. 7 ricorda questo criterio sovraordinato stabilendo che i principi ed i criteri che devono seguire le Regioni per l’individuazione della cd. “aree idonee” sono da applicare “…fermo quanto previsto dall’art. 5 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, relativamente all’installazione di impianti fotovoltaici in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici…”

La questione non è complessa ma l’articolato normativo crea confusione in quanto nell’alveo dell’elencazione delle aree idonee individuate nel comma 1 nel testo originario del all’art. 20 del D.Lgs. 199/2021, il comma 1-bis introdotto successivamente fa dei parziali richiami e con alcuni dettagli in più.

Da qui la confusione nella corretta identificazione della cd. “aree idonee” per l’istallazione degli impianti fotovoltaici.

Al fine di dirimere ogni dubbio è che intervenuto il MASE con la risposta ad Interpello Ambientale prot. 0201534 del 5/11/2024 con il quale è stato ribadito che “”….per un impianto fotovoltaico con moduli a terra in zona agricola pertanto si dovrà tener conto delle disposizioni della norma sopra citata…” (ossia al comma 1-bis introdotto dal Decreto Agricoltura).

L’Interpello in argomento è molto interessate perché ha inoltre chiarito che:

….Al fuori dei casi contemplati dal comma 1 bis dell’art. 20, laddove un impianto fotovoltaico ricada in zona agricola, dal tenore della norma di cui all’art 20 comma 8 del D.lgs 199/2021 si evince che, nelle more dell’individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, possono considerarsi idonee le aree ricadenti nelle casistiche di cui alle lettere a), b), c), c bis), e c ter) in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ed esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano…”

nonché che “…Sono inoltre idonee (fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), tutte le aree indicate nella lettera c) quater del predetto articolo 20 comma 8 del D.lgs 199/2021 che abbiamo entrambi i requisiti di non essere ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, incluse le zone gravate da usi civici di cui all’articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto, e di non ricadere nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell’articolo 136 del medesimo decreto legislativo…”

Ed allora viene da domandarsi. Al di fuori delle limitazioni dell’istallazione di impianti fotovoltaici “a terra” su aree agricole, dove è possibile istallare un impianto di qualsiasi fonte rinnovabile?

Beh! Di questo me ne occuperò in un altro articolo, perché la questione a tutt’oggi è ancora da definire.