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Il 𝐃𝐞𝐜𝐫𝐞𝐭𝐚 𝐁𝐚𝐥𝐥𝐞𝐭𝐭𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟓 ha introdotto alcune novità specifiche riguardanti le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) finalizzate a promuoverne la costituzione ed a semplificare alcune procedure.

Faccio riferimento nel dettaglio alle modifiche apportare attraverso l’inserimento degli articoli 1-bis e 1-ter nella fase di conversione in Legge 24 aprile 2025, n. 60 del Decreto Legge 28 febbraio 2025, n. 19, recante “𝑀𝑖𝑠𝑢𝑟𝑒 𝑢𝑟𝑔𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑖𝑛 𝑓𝑎𝑣𝑜𝑟𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑓𝑎𝑚𝑖𝑔𝑙𝑖𝑒 𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒 𝑑𝑖 𝑎𝑔𝑒𝑣𝑜𝑙𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑡𝑎𝑟𝑖𝑓𝑓𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑎 𝑓𝑜𝑟𝑛𝑖𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑖 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑒𝑙𝑒𝑡𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑒 𝑔𝑎𝑠 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙𝑒 𝑛𝑜𝑛𝑐ℎ𝑒̀ 𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑠𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑜𝑓𝑓𝑒𝑟𝑡𝑒 𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑡𝑡𝑎𝑔𝑙𝑖𝑜 𝑒 𝑖𝑙 𝑟𝑎𝑓𝑓𝑜𝑟𝑧𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑠𝑎𝑛𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝐎𝑢𝑡𝑜𝑟𝑖𝑡𝑎̀ 𝑑𝑖 𝑣𝑖𝑔𝑖𝑙𝑎𝑛𝑧𝑎”.

Le novità sono entrate in vigore dal 𝟑𝟎 𝐀𝐩𝐫𝐢𝐥𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟓.

Migliore definizione dei soggetti ammessi alle CER

Una delle novità più significative sembrerebbe riguardare l’ampliamento della platea di soggetti che possono costituire o far parte di una Comunità Energetica Rinnovabile.

In realtà, non si tratta di un vero e proprio ampliamento in senso stretto ma di una più puntuale definizione dell’elenco dei soggetti che possono partecipare alle CER tenuto conto che la precedente formulazione poteva sicuramente creare non pochi dubbi applicativi.

L’articolo 1-bis nel testo della Legge di conversione del Decreto Bollette ha modificato il comma 1 dell’articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, (di recepimento della Direttiva RED II) sostituendo la lettera b) che elencava i soci o membri delle CER.

La nuova formulazione chiarisce che una CER Ú un soggetto di diritto autonomo i cui soci o membri possono essere:

• Persone fisiche

• PMI (Piccole e Medie Imprese), 𝐞𝐝 𝐚𝐫𝐚 𝐚𝐧𝐜𝐡𝐞 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞𝐜𝐢𝐩𝐚𝐭𝐞 𝐝𝐚 𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐭𝐞𝐫𝐫𝐢𝐭𝐚𝐫𝐢𝐚𝐥𝐢

• Associazioni (𝐧𝐞𝐥 𝐭𝐞𝐬𝐭𝐚 𝐩𝐫𝐞𝐯𝐢𝐠𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐬𝐢 𝐟𝐚𝐜𝐞𝐯𝐚 𝐫𝐢𝐟𝐞𝐫𝐢𝐊𝐞𝐧𝐭𝐚 𝐬𝐚𝐥𝐭𝐚𝐧𝐭𝐚 𝐚 𝐪𝐮𝐞𝐥𝐥𝐞 “ 𝒄𝒐𝒏 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒍𝒊𝒕𝒂̀ 𝒈𝒊𝒖𝒓𝒊𝒅𝒊𝒄𝒂 𝒅𝒊 𝒅𝒊𝒓𝒊𝒕𝒕𝒐 𝒑𝒓𝒊𝒗𝒂𝒕𝒐…”)

• 𝐀𝐳𝐢𝐞𝐧𝐝𝐞 𝐭𝐞𝐫𝐫𝐢𝐭𝐚𝐫𝐢𝐚𝐥𝐢 𝐩𝐞𝐫 𝐥’𝐞𝐝𝐢𝐥𝐢𝐳𝐢𝐚 𝐫𝐞𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧𝐳𝐢𝐚𝐥𝐞 (𝐀𝐓𝐄𝐑)

• 𝐈𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐳𝐢𝐚𝐧𝐢 𝐩𝐮𝐛𝐛𝐥𝐢𝐜𝐡𝐞 𝐝𝐢 𝐚𝐬𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐞 𝐛𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐜𝐞𝐧𝐳𝐚 (𝐈𝐏𝐀𝐁)

• 𝐀𝐳𝐢𝐞𝐧𝐝𝐞 𝐩𝐮𝐛𝐛𝐥𝐢𝐜𝐡𝐞 𝐝𝐢 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐳𝐢 𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐚𝐧𝐚 (𝐀𝐒𝐏)

• 𝐂𝐚𝐧𝐬𝐚𝐫𝐳𝐢 𝐝𝐢 𝐛𝐚𝐧𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚

• Enti e organismi di ricerca e formazione

• Enti religiosi

• Enti del Terzo settore e Associazioni di protezione ambientale

• Amministrazioni locali individuate nell’elenco delle amministrazioni pubbliche predisposto dall’ISTAT ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196

Si fa osservare che confrontando l’elenco precedente si nota che:

𝐀) scompare nell’elenco attuale l’indicazione degli  𝒆𝒏𝒕𝒊 𝒕𝒆𝒓𝒓𝒊𝒕𝒐𝒓𝒊𝒂𝒍𝒊 𝒆𝒅 𝒂𝒖𝒕𝒐𝒓𝒊𝒕𝒂̀ 𝒍𝒐𝒄𝒂𝒍𝒊, 𝒊𝒗𝒊 𝒊𝒏𝒄𝒍𝒖𝒔𝒆 𝒍𝒆 𝒂𝒎𝒎𝒊𝒏𝒊𝒔𝒕𝒓𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒊 𝒄𝒐𝒎𝒖𝒏𝒂𝒍𝒊 .” che a parere dello scrivente era troppo generica ed ultronea. Tale eliminazione non comporta che sono scomparsi i Comuni tra i soggetti partecipanti perché il riferimento alle “ 𝒂𝒎𝒎𝒊𝒏𝒊𝒔𝒕𝒓𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒊 𝒍𝒐𝒄𝒂𝒍𝒊 ” di cui all’elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 già comprende numerose amministrazioni locali tra i quali rientrano i Comuni ed anzi si tratta di elenco che va ben oltre la tradizionale classificazione di “ente locale”.

𝐁) Viene tenuto conto che molti servizi pubblici non vengono svolti direttamente dagli enti territoriali, come i Comuni, ma da specifiche PMI partecipate dai medesimi enti territoriali. 𝐒𝐞𝐧𝐧𝐚𝐧𝐜𝐡𝐞́ 𝐧𝐚𝐧 𝐞̀ 𝐢𝐧𝐝𝐢𝐜𝐚𝐭𝐚 𝐚 𝐪𝐮𝐚𝐥𝐢 “𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐭𝐞𝐫𝐫𝐢𝐭𝐚𝐫𝐢𝐚𝐥𝐢” 𝐬𝐢 𝐟𝐚 𝐫𝐢𝐟𝐞𝐫𝐢𝐊𝐞𝐧𝐭𝐚: 𝐬𝐢 𝐭𝐫𝐚𝐭𝐭𝐚 𝐬𝐚𝐥𝐭𝐚𝐧𝐭𝐚 𝐚𝐠𝐥𝐢 𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐥𝐚𝐜𝐚𝐥𝐢 (𝐂𝐚𝐊𝐮𝐧𝐢 𝐧𝐚𝐧𝐜𝐡𝐞́ 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐥𝐚𝐫𝐚 𝐔𝐧𝐢𝐚𝐧𝐢, 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐏𝐫𝐚𝐯𝐢𝐧𝐜𝐞 𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐂𝐢𝐭𝐭𝐚̀ 𝐌𝐞𝐭𝐫𝐚𝐩𝐚𝐥𝐢𝐭𝐚𝐧𝐞) 𝐢𝐧𝐝𝐢𝐯𝐢𝐝𝐮𝐚𝐭𝐢 𝐝𝐚𝐥𝐥’𝐚𝐫𝐭. 𝟏𝟏𝟕 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐂𝐚𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐳𝐢𝐚𝐧𝐞? 𝐎𝐩𝐩𝐮𝐫𝐞 𝐯𝐢 𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐧𝐚 𝐚𝐧𝐜𝐡𝐞 𝐥𝐞 𝐑𝐞𝐠𝐢𝐚𝐧𝐢?

𝐂) vengono aggiunti nell’elenco gli ATER, gli IPAB, le ASP ed i consorzi di bonifica che possono avere un significativo beneficio alla partecipazione ad una CER, ma che senza espressa menzione sarebbero stati esclusi.

𝐃) Viene inoltre confermato che la partecipazione alle CER Ú aperta e volontaria, fermo restando che l’esercizio dei “𝐩𝐚𝐭𝐞𝐫𝐢 𝐝𝐢 𝐜𝐚𝐧𝐭𝐫𝐚𝐥𝐥𝐚” spetta ai soggetti meglio ora elencati e che sono “𝐬𝐢𝐭𝐮𝐚𝐭𝐢” nel territorio in cui si trovano gli impianti per la condivisione dell’energia.

Si fa quindi osservare che il nuovo testo di legge se da un lato ha eliminato una stortura riguardante la connessione tra i soggetti partecipanti ed il territorio in cui sono ubicati gli impianti, genererà però parallelamente dubbi interpretativi difficilmente superabili per l’ampliamento del territorio di riferimento.

Ma entro ora più nel dettaglio.

𝐈 soggetti “Situati”

Per quanto riguarda l’eliminazione della stortura che vi ho segnalato, devo farvi notare un dettaglio che per molti Ú insignificante ma che in realtà comporta rilevanti differenze.

Il precedente testo legislativo aveva infatti creato non poche perplessità per l’uso che ha fatto il legislatore del verbo “situare” nel collegamento tra soggetti partecipanti e territorio in cui sono ubicati gli impianti.

Ricordo che il precedente testo dell’art. 31 del D.lgs. 199/2021 elencava nel comma 1, lettera b) i soggetti che potevano partecipare alla CER concludendo “
 𝑛𝑜𝑛𝑐ℎ𝑒́ 𝑙𝑒 𝑎𝑚𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑢𝑡𝑒 𝑛𝑒𝑙𝑙’𝑒𝑙𝑒𝑛𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑎𝑚𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑝𝑢𝑏𝑏𝑙𝑖𝑐ℎ𝑒 𝑑𝑖𝑣𝑢𝑙𝑔𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑎𝑙𝑙’𝐌𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑡𝑜 𝑁𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑖 𝑆𝑡𝑎𝑡𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 (𝑑𝑖 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑖𝑡𝑜: 𝐌𝑆𝑇𝐎𝑇) 𝑠𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑𝑜 𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑙𝑙’𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑜𝑙𝑜 1, 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑎 3, 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑙𝑒𝑔𝑔𝑒 31 𝑑𝑖𝑐𝑒𝑚𝑏𝑟𝑒 2009, 𝑛. 196, 𝑐ℎ𝑒 𝑠𝑜𝑛𝑜 𝒔𝒊𝒕𝒖𝒂𝒕𝒆 𝑛𝑒𝑙 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑔𝑙𝑖 𝑠𝑡𝑒𝑠𝑠𝑖 𝐶𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖 𝑖𝑛 𝑐𝑢𝑖 𝑠𝑜𝑛𝑜 𝑢𝑏𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖 𝑔𝑙𝑖 𝑖𝑚𝑝𝑖𝑎𝑛𝑡𝑖 𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 .”

Visto che l’italiano ha regole di sintassi ben precise, ricordo che quando il soggetto di una frase Ú un elenco di persone di generi diversi, la concordanza verbale segue una regola precisa: di norma si usa il plurale maschile, che Ú considerato il genere “neutro” della lingua. Se l’elenco Ú composto esclusivamente da soggetti femminili, il verbo al plurale femminile Ú perfettamente corretto. Se invece, come nel nostro caso, la maggioranza dei soggetti Ú femminile, ma c’Ú almeno un elemento maschile, la norma grammaticale imporrebbe il plurale maschile.

Da ciò l’utilizzo del verbo al plurale femminile “…𝒔𝒊𝒕𝒖𝒂𝒕𝒆…” non poteva che fare riferimento esclusivamente alle “…𝒂𝒎𝒎𝒊𝒏𝒊𝒔𝒕𝒓𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒊 𝒍𝒐𝒄𝒂𝒍𝒊…” dell’elenco ISTAT, e non anche agli altri soggetti elencati.

L’interpretazione letterale della norma creava quindi uno scenario nel quale soltanto le amministrazioni locali dell’elenco ISTAT potevano esercitare un potere di controllo sugli impianti delle CER ubicati nello stesso territorio, mentre tale vincolo non sussisteva per gli altri soggetti.

Il che potrebbe avere un senso compiuto ma di fatto confliggeva completamente con quanto Ú stato successivamente previsto dal 𝐃𝐞𝐜𝐫𝐞𝐭𝐚 𝐂𝐀𝐂𝐄𝐑 e dalle 𝐑𝐞𝐠𝐚𝐥𝐞 𝐎𝐩𝐞𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐆𝐒𝐄.

𝐍𝐞𝐥𝐥’𝐚𝐭𝐭𝐮𝐚𝐥𝐞 𝐭𝐞𝐬𝐭𝐚 𝐢𝐧𝐯𝐞𝐜𝐞 𝐯𝐢𝐞𝐧𝐞 𝐮𝐭𝐢𝐥𝐢𝐳𝐳𝐚𝐭𝐚 𝐢𝐥 𝐯𝐞𝐫𝐛𝐚 𝐚𝐥 𝐩𝐥𝐮𝐫𝐚𝐥𝐞 𝐊𝐚𝐬𝐜𝐡𝐢𝐥𝐞 “…𝒔𝒊𝒕𝒖𝒂𝒕𝒊…” 𝐫𝐢𝐧𝐯𝐢𝐚𝐧𝐝𝐚 𝐚𝐝 𝐚𝐭𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐢𝐫𝐞 𝐢𝐥 𝐩𝐚𝐭𝐞𝐫𝐞 𝐝𝐢 𝐜𝐚𝐧𝐭𝐫𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐚 𝐭𝐮𝐭𝐭𝐢 𝐢 𝐬𝐚𝐠𝐠𝐞𝐭𝐭𝐢 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐧𝐞𝐥𝐥’𝐞𝐥𝐞𝐧𝐜𝐚 𝐞 𝐜𝐡𝐞 𝐬𝐚𝐧𝐚 𝐬𝐢𝐭𝐮𝐚𝐭𝐢 𝐧𝐞𝐥 𝐭𝐞𝐫𝐫𝐢𝐭𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐢𝐧 𝐜𝐮𝐢 𝐬𝐚𝐧𝐚 𝐮𝐛𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢 𝐠𝐥𝐢 𝐢𝐊𝐩𝐢𝐚𝐧𝐭𝐢, 𝐞 𝐬𝐚𝐧𝐚 𝐪𝐮𝐢𝐧𝐝𝐢 𝐟𝐚𝐭𝐭𝐢 𝐬𝐚𝐥𝐯𝐢 𝐢𝐥 𝐃𝐞𝐜𝐫𝐞𝐭𝐚 𝐂𝐀𝐂𝐄𝐑 𝐞 𝐥𝐞 𝐑𝐞𝐠𝐚𝐥𝐞 𝐎𝐩𝐞𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐆𝐒𝐄 𝐜𝐡𝐞 𝐠𝐢𝐚̀ 𝐬𝐢 𝐞𝐫𝐚𝐧𝐚 𝐞𝐬𝐩𝐫𝐞𝐬𝐬𝐢 𝐢𝐧 𝐭𝐚𝐥 𝐬𝐞𝐧𝐬𝐚.

D’altro canto, anche la Relazione di accompagnamento al D.Lgs 199/2021, di recepimento della 𝐃𝐢𝐫𝐞𝐭𝐭𝐢𝐯𝐚 𝐑𝐄𝐃 𝐈𝐈 aveva precisato a suo tempo che “ 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎̀ 𝑒̀ 𝑢𝑛 𝑠𝑜𝑔𝑔𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑔𝑖𝑢𝑟𝑖𝑑𝑖𝑐𝑜 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚𝑜 𝑒 𝑙’𝑒𝑠𝑒𝑟𝑐𝑖𝑧𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑖 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑟𝑖 𝑑𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜 𝑓𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑜 𝑎 𝑠𝑜𝑔𝑔𝑒𝑡𝑡𝑖 𝑐ℎ𝑒 𝑠𝑜𝑛𝑜 𝑠𝑖𝑡𝑢𝑎𝑡𝑖 𝑛𝑒𝑙 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑔𝑙𝑖 𝑠𝑡𝑒𝑠𝑠𝑖 𝐶𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖 𝑖𝑛 𝑐𝑢𝑖 𝑠𝑜𝑛𝑜 𝑢𝑏𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖 𝑔𝑙𝑖 𝑖𝑚𝑝𝑖𝑎𝑛𝑡𝑖…” per cui probabilmente Ú apparso necessario riallineare correttamente il testo normativo agli scopi per il quale Ú stato introdotto.

Il collegamento al “Territorio” e non più ai Comuni

Parallelamente, il nuovo testo legislativo genererà però come segnalato dei dubbi interpretativi ed applicativi.

Si fa infatti notare il passaggio dalla precedente formulazione dell’indicazione espressa della connessione tra gli impianti ed il “ 𝒕𝒆𝒓𝒓𝒊𝒕𝒐𝒓𝒊𝒐 𝒅𝒆𝒈𝒍𝒊 𝒔𝒕𝒆𝒔𝒔𝒊 𝑪𝒐𝒎𝒖𝒏𝒊 ” in cui sono ubicati gli impianti, all’attuale assetto normativo che prevede la connessione tra gli impianti di condivisione dell’energia ed il generico riferimento al “ 𝒕𝒆𝒓𝒓𝒊𝒕𝒐𝒓𝒊𝒐 ” in cui sono ubicati.

𝐈𝐧 𝐚𝐥𝐭𝐫𝐢 𝐭𝐞𝐫𝐊𝐢𝐧𝐢, 𝐢𝐥 𝐜𝐚𝐥𝐥𝐞𝐠𝐚𝐊𝐞𝐧𝐭𝐚 𝐧𝐚𝐧 𝐞̀ 𝐩𝐢𝐮̀ 𝐢𝐧𝐜𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐭𝐚 𝐬𝐮𝐥 “𝐭𝐞𝐫𝐫𝐢𝐭𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐜𝐚𝐊𝐮𝐧𝐚𝐥𝐞” 𝐊𝐚 𝐚𝐛𝐛𝐫𝐚𝐜𝐜𝐢𝐚 𝐮𝐧 𝐠𝐞𝐧𝐞𝐫𝐢𝐜𝐚 𝐭𝐞𝐫𝐫𝐢𝐭𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐧𝐚𝐧 𝐊𝐞𝐠𝐥𝐢𝐚 𝐢𝐧𝐝𝐢𝐯𝐢𝐝𝐮𝐚𝐭𝐚 𝐝𝐚 𝐮𝐧 𝐩𝐮𝐧𝐭𝐚 𝐝𝐢 𝐯𝐢𝐬𝐭𝐚 𝐬𝐩𝐚𝐳𝐢𝐚𝐥𝐞.

Il territorio a cui si fa riferimento non essendo più quello individuato dall’ambito territoriale comunale, attiene quello provinciale? 
a quello dell’area convenzionale sottesa alla cabina primaria? 
o si fa riferimento ad altro?

A parere dello scrivente i dubbi potrebbero essere risolti considerando un criterio di “connessione funzionale” del soggetto che partecipa alla CER.

Sicché a titolo esemplificativo, se un impianto in condivisione di energia Ú ubicato nel piccolo Comune di Corropoli (TE), hanno sicuramente il potere di controllo il Comune partecipante ma anche un’ATER partecipante che pur non avendo sede legale nello stesso Comune, mantiene in gestione nel medesimo Comune un fabbricato di edilizia residenziale.

Nello stesso senso si potrebbe fare l’esempio di un consorzio di bonifica che pur non avendo la sede legale nel Comune dove Ú ubicato l’impianto, potrebbe comunque partecipare alla CER laddove svolgesse servizi di bonifica per quello specifico Comune.

𝐈 poteri del controllo

Per quanto riguarda la questione dei “𝐩𝐚𝐭𝐞𝐫𝐢 𝐝𝐢 𝐜𝐚𝐧𝐭𝐫𝐚𝐥𝐥𝐚”, il nuovo testo legislativo Ú sicuramente più intellegibile ed evita numerose storture che si potevano ingenerare nel precedente testo.

Ora infatti viene stabilito in maniera chiara che a prescindere dalla forma giuridica adottata per la costituzione della CER, i “𝐩𝐚𝐭𝐞𝐫𝐢 𝐝𝐢 𝐜𝐚𝐧𝐭𝐫𝐚𝐥𝐥𝐚” sono comunque in capo soltanto ai soggetti sopra elencati e che sono situati nel territorio in cui sono ubicati gli impianti.

𝐃𝐢 𝐟𝐚𝐭𝐭𝐚 𝐜𝐢𝐚̀ 𝐜𝐚𝐊𝐩𝐚𝐫𝐭𝐚 𝐜𝐡𝐞 𝐬𝐞 𝐚𝐥𝐥’𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐂𝐄𝐑 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞𝐜𝐢𝐩𝐚𝐧𝐚 𝐚𝐧𝐜𝐡𝐞 𝐬𝐚𝐠𝐠𝐞𝐭𝐭𝐢 𝐝𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢 𝐝𝐚 𝐪𝐮𝐞𝐥𝐥𝐢 𝐬𝐚𝐩𝐫𝐚 𝐞𝐥𝐞𝐧𝐜𝐚𝐭𝐢, 𝐬𝐚𝐥𝐭𝐚𝐧𝐭𝐚 𝐪𝐮𝐞𝐬𝐭𝐢 𝐮𝐥𝐭𝐢𝐊𝐢 𝐩𝐚𝐬𝐬𝐚𝐧𝐚 𝐩𝐞𝐫𝐚̀ 𝐞𝐬𝐞𝐫𝐜𝐢𝐭𝐚𝐫𝐞 𝐢 𝐩𝐚𝐭𝐞𝐫𝐢 𝐝𝐢 𝐜𝐚𝐧𝐭𝐫𝐚𝐥𝐥𝐚.

Ricordo quindi che le 𝐑𝐞𝐠𝐚𝐥𝐞 𝐎𝐩𝐞𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐆𝐒𝐄 nell’ultima versione aggiornata all’Aprile 2024 precisano che per poteri di controllo si intendono “ 𝒒𝒖𝒆𝒊 𝒑𝒐𝒕𝒆𝒓𝒊 𝒄𝒉𝒆, 𝒊𝒏 𝒃𝒂𝒔𝒆 𝒂𝒍𝒍𝒆 𝒗𝒂𝒓𝒊𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒇𝒊𝒈𝒖𝒓𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒊 𝒂𝒔𝒔𝒖𝒏𝒕𝒆 𝒅𝒂𝒍𝒍𝒆 𝑪𝒐𝒎𝒖𝒏𝒊𝒕𝒂̀ 𝒆𝒏𝒆𝒓𝒈𝒆𝒕𝒊𝒄𝒉𝒆 𝒓𝒊𝒏𝒏𝒐𝒗𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊, 𝒔𝒐𝒏𝒐 𝒂𝒕𝒕𝒓𝒊𝒃𝒖𝒊𝒕𝒊 𝒂𝒊 𝒔𝒐𝒈𝒈𝒆𝒕𝒕𝒊 𝒊𝒏𝒅𝒊𝒄𝒂𝒕𝒊 𝒅𝒂𝒍𝒍𝒂 𝒏𝒐𝒓𝒎𝒂 𝒂𝒍 𝒇𝒊𝒏𝒆 𝒅𝒊 𝒊𝒏𝒅𝒊𝒓𝒊𝒛𝒛𝒂𝒓𝒆 𝒍𝒂 𝑪𝒐𝒎𝒖𝒏𝒊𝒕𝒂̀ 𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈𝒆𝒕𝒊𝒄𝒂, 𝒈𝒂𝒓𝒂𝒏𝒕𝒊𝒓𝒆 𝒊𝒍 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒆𝒈𝒖𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍𝒍𝒐 𝒔𝒄𝒐𝒑𝒐 𝒔𝒕𝒂𝒕𝒖𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐 𝒆 𝒊𝒍 𝒓𝒊𝒔𝒑𝒆𝒕𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒒𝒖𝒂𝒅𝒓𝒐 𝒏𝒐𝒓𝒎𝒂𝒕𝒊𝒗𝒐 𝒆 𝒓𝒆𝒈𝒐𝒍𝒂𝒕𝒐𝒓𝒊𝒐 𝒅𝒊 𝒓𝒊𝒇𝒆𝒓𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 ”.

Si tratta di un criterio imprescindibile che deve chiaramente essere adattato ad ogni forma giuridica di costituzione delle CER.

Occorre ora aggiornare gli statuti delle CER?

Le modifiche introdotte da 𝐃𝐞𝐜𝐫𝐞𝐭𝐚 𝐁𝐚𝐥𝐥𝐞𝐭𝐭𝐞 pongono la questione se a prescindere dalla forma giuridica adottata, un atto costitutivo/statuto che non regoli correttamente i poteri di controllo o che non si sia aggiornato alle nuove disposizioni possa essere modificato anche dopo che l’impianto Ú stato messo in esercizio.

Questione questa dai tratti sottili ma particolarmente taglienti, perché senza una adeguata flessibilità nella fase di valutazione degli atti costitutivi/statuti che anticipa l’accesso ai contributi in conto esercizio (𝐜𝐝. 𝐭𝐚𝐫𝐢𝐟𝐟𝐚 𝐩𝐫𝐞𝐊𝐢𝐚) ed ai contributi a fondo perduto (𝐜𝐝. 𝐟𝐚𝐧𝐝𝐚 𝐏𝐍𝐑𝐑), si rischia di non essere ammessi nonostante l’investimento nell’impianto da fonte rinnovabile sia stato realizzato e già messo in esercizio.

Ricordo infatti che la delimitazione dei “𝐩𝐚𝐭𝐞𝐫𝐢 𝐝𝐢 𝐜𝐚𝐧𝐭𝐫𝐚𝐥𝐥𝐚” ha una portata generale per lasciare ampia autonomia privata nelle modalità di regolazione di tale potere ma che lascia tuttavia forti preoccupazioni visto che le 𝐑𝐞𝐠𝐚𝐥𝐞 𝐎𝐩𝐞𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐆𝐒𝐄 precisano che  𝑁𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑑𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑔𝑢𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑑𝑖 𝐶𝐞𝑅, 𝑖𝑛 𝑎𝑔𝑔𝑖𝑢𝑛𝑡𝑎 𝑎𝑖 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑡𝑖 𝑠𝑜𝑝𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑟𝑖𝑡𝑡𝑖, 𝑎𝑖 𝑓𝑖𝑛𝑖 𝑑𝑒𝑙𝑙’𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑎𝑔𝑙𝑖 𝑖𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑖𝑣𝑖 𝑔𝑙𝑖 𝑖𝑚𝑝𝑖𝑎𝑛𝑡𝑖/𝑈𝑃 𝑛𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑣𝑜𝑛𝑜 𝑒𝑠𝑠𝑒𝑟𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖 𝑖𝑛 𝑒𝑠𝑒𝑟𝑐𝑖𝑧𝑖𝑜 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑔𝑜𝑙𝑎𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝐶𝐞𝑅. 𝐿𝑎 𝐶𝐞𝑅 𝒔𝒊 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒏𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒈𝒐𝒍𝒂𝒓𝒎𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒄𝒐𝒔𝒕𝒊𝒕𝒖𝒊𝒕𝒂 𝑙𝑎𝑑𝑑𝑜𝑣𝑒 𝑙𝑜 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑢𝑡𝑜/𝑎𝑡𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝐶𝐞𝑅 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑒𝑑𝑎 𝑢𝑛 𝑜𝑔𝑔𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒 𝑎 𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑙𝑒𝑡𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑎) 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑔𝑟𝑎𝑓𝑜 1.2.2.2 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑒 𝐌𝐌 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑅𝑒𝑔𝑜𝑙𝑒”

Se pertanto Ú presente un oggetto sociale non conforme a quanto previsto nella 𝐑𝐞𝐠𝐚𝐥𝐞 𝐎𝐩𝐞𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐆𝐒𝐄, le quali impongono tra l’altro la regolamentazione dell’esercizio dei poteri di controllo a soltanto determinati soggetti, non si determina l’inesistenza della CER ma la mancanza dei presupposti per ottenere i benefici, ma ciò lo si saprà soltanto quando si fa la richiesta di accesso al beneficio, ossia quando ormai l’impianto Ú stato realizzato.

Ed allora il vivo consiglio che posso dare Ú attivarvi immediatamente od almeno prima che l’impianto entri in funzione, nella rilettura dell’atto costitutivo e soprattutto nello Statuto della vostra CER per far emergere eventuali divergenze con il nuovo testo legislativo e procedere quando prima a modificarlo.

Si tratta a mio modo di vedere di un’operazione che difficilmente interesserà le CER cd.“𝐚 𝐫𝐢𝐬𝐭𝐫𝐞𝐭𝐭𝐚 𝐛𝐚𝐬𝐞” dove sono già definiti i produttori ed i consumatori che vi partecipano, mentre sicuramente si dovrà intervenire sulle CER “𝐧𝐚𝐳𝐢𝐚𝐧𝐚𝐥𝐢”, o più correttamente “𝐊𝐮𝐥𝐭𝐢𝐜𝐚𝐧𝐟𝐢𝐠𝐮𝐫𝐚𝐳𝐢𝐚𝐧𝐞” che abbracciano una platea di soggetti più ampia ed una maggiore complessità nella regolamentazione del “𝐩𝐚𝐭𝐞𝐫𝐞 𝐝𝐢 𝐜𝐚𝐧𝐭𝐫𝐚𝐥𝐥𝐚”.

Gestione degli impianti entrati in esercizio prima della costituzione della CER

Un’altra importante disposizione, introdotta dall’articolo 1-ter mira a non penalizzare gli impianti realizzati in una fase di attesa del quadro regolatorio completo per le CER.

Si tratta tuttavia di evitare la penalizzazione soltanto per gli impianti che usufruiscono della “𝐓𝐚𝐫𝐢𝐟𝐟𝐚 𝐏𝐫𝐞𝐊𝐢𝐚” e non anche per gli impianti che usufruiscono del “𝐂𝐚𝐧𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐚 𝐚 𝐟𝐚𝐧𝐝𝐚 𝐩𝐞𝐫𝐝𝐮𝐭𝐚 𝐏𝐍𝐑𝐑” del Decreto CACER (ciò emerge dall’inciso presente sul testo dell’art. 1-ter secondo cui la nuova norma Ú applicabile solo “ 𝑎𝑖 𝑓𝑖𝑛𝑖 𝑑𝑒𝑙𝑙’𝑎𝑝𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙’𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑜𝑙𝑜 3, 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑎 2, 𝑙𝑒𝑡𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑐)
” e nel dettaglio, l’art. 3 richiama soltanto agli incentivi “𝐓𝐚𝐫𝐢𝐟𝐟𝐚 𝐏𝐫𝐞𝐊𝐢𝐚” previsti per la condivisione dell’energia rinnovabile e non anche al “𝐂𝐚𝐧𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐚 𝐚 𝐟𝐚𝐧𝐝𝐚 𝐩𝐞𝐫𝐝𝐮𝐭𝐚 𝐏𝐍𝐑𝐑”. D’altro canto, non poteva esservi una soluzione diversa, visto che il contributo a fondo perduto PNRR presuppone che l’avvio dei lavori deve essere successivo alla data di presentazione della domanda di beneficio il cui portale Ú stato aperto soltanto l’8 Aprile 2024.

Si ricorda quindi che il Decreto 414/2023 prevede all’art. 3, comma 2, lettera c) che, ai fini dell’accesso agli incentivi “ 𝑙𝑒 𝐶𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎̀ 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑒𝑡𝑖𝑐ℎ𝑒 𝑟𝑖𝑛𝑛𝑜𝑣𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖 𝑟𝑖𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑜 𝑔𝑖𝑎̀ 𝑟𝑒𝑔𝑜𝑙𝑎𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑖𝑡𝑒 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑑𝑖 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑖𝑛 𝑒𝑠𝑒𝑟𝑐𝑖𝑧𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑔𝑙𝑖 𝑖𝑚𝑝𝑖𝑎𝑛𝑡𝑖 𝑐ℎ𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑑𝑜𝑛𝑜 𝑎𝑙 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 ”.

Si ricorda inoltre che l’Appendice A delle medesime 𝐑𝐞𝐠𝐚𝐥𝐞 𝐎𝐩𝐞𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐆𝐒𝐄 hanno precisato che “…𝑙𝑎 𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑑𝑖 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑖𝑛 𝑒𝑠𝑒𝑟𝑐𝑖𝑧𝑖𝑜 𝑑𝑖 𝑢𝑛 𝑖𝑚𝑝𝑖𝑎𝑛𝑡𝑜 […Ú la data…] 𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑖𝑛 𝑐𝑢𝑖, 𝑎𝑙 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙’𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑖 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑧𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑒 𝑓𝑢𝑛𝑧𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖 𝑎𝑙𝑙’𝑒𝑠𝑒𝑟𝑐𝑖𝑧𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙’𝑖𝑚𝑝𝑖𝑎𝑛𝑡𝑜, 𝑠𝑖 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑡𝑡𝑢𝑎 𝑖𝑙 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑜 𝑓𝑢𝑛𝑧𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙’𝑖𝑚𝑝𝑖𝑎𝑛𝑡𝑜 𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑖 𝑖𝑚𝑝𝑖𝑎𝑛𝑡𝑜 𝑖𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑙𝑒𝑙𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑖𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑒𝑙𝑒𝑡𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜, 𝑐𝑜𝑠𝑖̀ 𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑟𝑖𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑎𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝐺𝐎𝑈𝐷𝐌’ ”

Questa regola mira a garantire che gli impianti incentivati siano specificamente destinati a servire la CER fin dalla loro operatività.

Si fa notare però che il Decreto 414/2023 che ha definito il nuovo quadro incentivante Ú del 7 Dicembre 2023 ed Ú entrato in vigore il 7 febbraio 2024, ma la costituzione formale delle CER e l’allineamento a tutte le procedure operative ha richiesto tempo.

Molti soggetti potrebbero aver avviato la realizzazione degli impianti in attesa del completamento del quadro normativo e regolatorio.

La nuova norma serve quindi a non penalizzare questi specifici impianti che, pur essendo entrati in esercizio in un breve lasso di tempo successivo all’efficacia del 𝐃𝐞𝐜𝐫𝐞𝐭𝐚 𝐂𝐀𝐂𝐄𝐑 (ossia entro i successivi 150 giorni) e prima che la CER fosse formalmente costituita, erano intenzionalmente destinati a farne parte.

Pertanto, per rientrare negli incentivi della “𝐓𝐚𝐫𝐢𝐟𝐟𝐚 𝐏𝐫𝐞𝐊𝐢𝐚” previsti per le CER, l’aggiornato quadro normativo prevede ora:

𝟏) che la CER sia già costituita per gli impianti messi in esercizio dopo l’entrata in vigore del 𝐃𝐞𝐜𝐫𝐞𝐭𝐚 𝐂𝐀𝐂𝐄𝐑 (7 Febbraio 2024)

𝟐) oppure che possono essere agevolati anche gli impianti messi in esercizio prima della costituzione della CER purché vengano rispettate entrambe le seguenti condizioni:

𝐚) l’impianto Ú stato messo in esercizio entro circa i primi giorni di luglio 2024 (150 giorni dal 7 Febbraio 2024, data questa di efficacia del 𝐃𝐞𝐜𝐫𝐞𝐭𝐚 𝐂𝐀𝐂𝐄𝐑);

𝐛) ed Ú prodotta adeguata documentazione che l’impianto era stato realizzato per l’inserimento in una CER.

Lo scopo Ú facilitare l’accesso agli incentivi per progetti avviati in buona fede in una fase di transizione, a condizione che l’intento di inserirli in una CER sia comprovabile con una adeguata documentazione.

Il perché hanno stabilito forfetariamente i 150 giorni non mi Ú però chiaro. Siccome l’agire umano dipende sempre da una causa Ú interessante investigare il motivo di tale termine di scadenza.

Ci può stare a titolo esemplificativo che un gruppo di produttori e consumatori non abbiamo ancora costituito la CER a fine Giugno 2024 pur avendo realizzato un impianto.

D’altro canto, il quadro normativo Ú stato definito solo ad Aprile 2024 con l’aggiornamento delle Regole Operative GSE e l’apertura del portale telematico per l’invio delle richieste di accesso ai benefici, ed Ú anche vero che il GSE ha pubblicato anche nei mesi successivi numerose FAQ dal contenuto rilevante ai fini della costituzione. Peraltro, il 𝐃𝐞𝐜𝐫𝐞𝐭𝐚 𝐂𝐀𝐂𝐄𝐑 anche se pubblicato a Febbraio 2024 Ú del Dicembre 2023 e ci può stare che dal Dicembre 2023 all’apertura del portale ad Aprile 2024 siano passati cinque mesi che si stanno cercando di far recuperare a chi ha cercato in tutti i modi di accelerare i tempi.

Per essere precisi però già a Febbraio 2024 con la pubblicazione del 𝐃𝐞𝐜𝐫𝐞𝐭𝐚 𝐂𝐀𝐂𝐄𝐑 era stato precisato all’art. 3, comma 2, lettera c) che, prima doveva costituirsi la CER e poi dovevano essere messi in esercizio gli impianti, tuttavia ben venga una sorta di alleggerimento di oneri ed adempimenti visto che l’obiettivo finale rimane di alto profilo.

Tale apertura tuttavia lascia molto perplessi in altri casi di esempio dove verrebbero salvaguardati anche coloro che magari gia’ il 9 Febbraio 2024, ossia a pochissimi giorni successivi dall’entrata in vigore del 𝐃𝐞𝐜𝐫𝐞𝐭𝐚 𝐂𝐀𝐂𝐄𝐑 avevano già messo in esercizio un impianto senza preliminarmente costituire la CER. Questi, come sarebbero mai in grado di pianificare, realizzare e mettere in esercizio un impianto in pochissimi giorni sul presupposto che l’impianto doveva essere poi destinato ad una CER incentivata dal 𝐃𝐞𝐜𝐫𝐞𝐭𝐚 𝐂𝐀𝐂𝐄𝐑? Mi pare proprio che abbiamo a che fare con dei “visionari illuminati” o con soggetti dalle “capacità ultraterrene”.

Lo scrivente non può pertanto che ritenere che la norma di cui all’art. 1-ter appare così un “𝐜𝐚𝐧𝐝𝐚𝐧𝐚 𝐭𝐚𝐊𝐛𝐚𝐥𝐞”, visto che chi aveva un impianto in corso di realizzazione sapeva già a Febbraio 2024 che doveva preliminarmente costituire una CER prima di mettere in esercizio l’impianto. Peraltro, tale “𝐜𝐚𝐧𝐝𝐚𝐧𝐚 𝐭𝐚𝐊𝐛𝐚𝐥𝐞” risulterebbe solo per pochi, ossia per coloro che hanno messo in esercizio l’impianto entro i 150 giorni successivi al 𝐃𝐞𝐜𝐫𝐞𝐭𝐚 𝐂𝐀𝐂𝐄𝐑.

In controbilanciamento, appare però che la nuova disposizione abbia in realtà lo scopo di recuperare quanti più impianti possibili di “𝐩𝐫𝐚𝐝𝐮𝐭𝐭𝐚𝐫𝐢 𝐭𝐞𝐫𝐳𝐢” ed allora il tutto avrebbe almeno un senso compiuto, anche se con tutte le perplessità che continuano ad essere mantenute circa il riferimento alla scadenza fissata in 150 giorni.

𝐀ggiornamento delle “𝐑egole operative 𝐆𝐒𝐄”

Come diretta conseguenza di queste nuove disposizioni, l’articolo 1-ter del 𝐃𝐞𝐜𝐫𝐞𝐭𝐚 𝐁𝐚𝐥𝐥𝐞𝐭𝐭𝐞 impone un aggiornamento delle 𝐑𝐞𝐠𝐚𝐥𝐞 𝐎𝐩𝐞𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐆𝐒𝐄 che giungeranno così alla terza versione.

Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE), su proposta del GSE, dovrà infatti aggiornare le regole operative approvate ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del Decreto 414/2023, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Dato che la Legge 60/2025 Ú entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, il 25 aprile 2025, il GSE dovrà presentare la proposta di aggiornamento delle regole operative al MASE 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚 𝐥𝐚 𝐟𝐢𝐧𝐞 𝐝𝐢 𝐥𝐮𝐠𝐥𝐢𝐚 𝟐𝟎𝟐𝟓.

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