Il ðððð«ðððš ððšð¥ð¥ðððð ðððð ha introdotto alcune novità specifiche riguardanti le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) finalizzate a promuoverne la costituzione ed a semplificare alcune procedure.
Faccio riferimento nel dettaglio alle modifiche apportare attraverso l’inserimento degli articoli 1-bis e 1-ter nella fase di conversione in Legge 24 aprile 2025, n. 60 del Decreto Legge 28 febbraio 2025, n. 19, recante “ððð ð¢ðð ð¢ððððð¡ð ðð ððð£ððð ððððð ðððððððð ð ððððð ðððððð ð ðð ðððð£ðððð§ðððð ð¡ððððððððð ððð ðð ðððððð¡ð¢ðð ðð ððððððð ðððð¡ð¡ðððð ð ððð ððð¡ð¢ðððð ððððâðÌ ððð ðð ð¡ððð ðððððð§ð ððððð ðððððð¡ð ðð ððð¡ð¡ððððð ð ðð ððððððð§ððððð¡ð ððððð ð ððð§ðððð ððððð ðŽð¢ð¡ðððð¡ðÌ ðð ð£ððððððð§ð”.
Le novità sono entrate in vigore dal ðð ðð©ð«ð¢ð¥ð ðððð.
Migliore definizione dei soggetti ammessi alle CER
Una delle novità più significative sembrerebbe riguardare l’ampliamento della platea di soggetti che possono costituire o far parte di una Comunità Energetica Rinnovabile.
In realtà , non si tratta di un vero e proprio ampliamento in senso stretto ma di una più puntuale definizione dellâelenco dei soggetti che possono partecipare alle CER tenuto conto che la precedente formulazione poteva sicuramente creare non pochi dubbi applicativi.
L’articolo 1-bis nel testo della Legge di conversione del Decreto Bollette ha modificato il comma 1 dell’articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, (di recepimento della Direttiva RED II) sostituendo la lettera b) che elencava i soci o membri delle CER.
La nuova formulazione chiarisce che una CER Ú un soggetto di diritto autonomo i cui soci o membri possono essere:
⢠Persone fisiche
⢠PMI (Piccole e Medie Imprese), ðð ðšð«ð ðð§ðð¡ð ð©ðð«ðððð¢ð©ððð ðð ðð§ðð¢ ððð«ð«ð¢ððšð«ð¢ðð¥ð¢
⢠Associazioni (ð§ðð¥ ððð¬ððš ð©ð«ðð¯ð¢ð ðð§ðð ð¬ð¢ ððððð¯ð ð«ð¢ððð«ð¢ðŠðð§ððš ð¬ðšð¥ððð§ððš ð ðªð®ðð¥ð¥ð ââŠððð ðððððððððððÌ ðððððð ððð ð ð ð ðððððð ððððððð…”)
⢠ðð³ð¢ðð§ðð ððð«ð«ð¢ððšð«ð¢ðð¥ð¢ ð©ðð« ð¥’ððð¢ð¥ð¢ð³ð¢ð ð«ðð¬ð¢ððð§ð³ð¢ðð¥ð (ðððð)
⢠ðð¬ðð¢ðð®ð³ð¢ðšð§ð¢ ð©ð®ððð¥ð¢ðð¡ð ðð¢ ðð¬ð¬ð¢ð¬ððð§ð³ð ð ððð§ððð¢ððð§ð³ð (ðððð)
⢠ðð³ð¢ðð§ðð ð©ð®ððð¥ð¢ðð¡ð ðð¢ ð¬ðð«ð¯ð¢ð³ð¢ ðð¥ð¥ð ð©ðð«ð¬ðšð§ð (ððð)
⢠ððšð§ð¬ðšð«ð³ð¢ ðð¢ ððšð§ð¢ðð¢ðð
⢠Enti e organismi di ricerca e formazione
⢠Enti religiosi
⢠Enti del Terzo settore e Associazioni di protezione ambientale
⢠Amministrazioni locali individuate nell’elenco delle amministrazioni pubbliche predisposto dall’ISTAT ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196
Si fa osservare che confrontando lâelenco precedente si nota che:
ð) scompare nellâelenco attuale lâindicazione degli âŠðððð ðððððððððððð ðð ððððððððÌ ðððððð, ððð ððððððð ðð ððððððððððððððð ððððððððâŠ.â che a parere dello scrivente era troppo generica ed ultronea. Tale eliminazione non comporta che sono scomparsi i Comuni tra i soggetti partecipanti perché il riferimento alle ââŠððððððððððððððð ððððððâŠâ di cui allâelenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche di cui allâart. 1, comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 già comprende numerose amministrazioni locali tra i quali rientrano i Comuni ed anzi si tratta di elenco che va ben oltre la tradizionale classificazione di âente localeâ.
ð) Viene tenuto conto che molti servizi pubblici non vengono svolti direttamente dagli enti territoriali, come i Comuni, ma da specifiche PMI partecipate dai medesimi enti territoriali. ððð§ð§ðšð§ðð¡ðÌ ð§ðšð§ ðÌ ð¢ð§ðð¢ððððš ð ðªð®ðð¥ð¢ âðð§ðð¢ ððð«ð«ð¢ððšð«ð¢ðð¥ð¢â ð¬ð¢ ðð ð«ð¢ððð«ð¢ðŠðð§ððš: ð¬ð¢ ðð«ðððð ð¬ðšð¥ððð§ððš ðð ð¥ð¢ ðð§ðð¢ ð¥ðšððð¥ð¢ (ððšðŠð®ð§ð¢ ð§ðšð§ðð¡ðÌ ððð¥ð¥ð ð¥ðšð«ðš ðð§ð¢ðšð§ð¢, ððð¥ð¥ð ðð«ðšð¯ð¢ð§ðð ð ððð¥ð¥ð ðð¢ðððÌ ðððð«ðšð©ðšð¥ð¢ððð§ð) ð¢ð§ðð¢ð¯ð¢ðð®ððð¢ ððð¥ð¥âðð«ð. ððð ððð¥ð¥ð ððšð¬ðð¢ðð®ð³ð¢ðšð§ð? ðð©ð©ð®ð«ð ð¯ð¢ ð«ð¢ðð§ðð«ðð§ðš ðð§ðð¡ð ð¥ð ððð ð¢ðšð§ð¢?
ð) vengono aggiunti nellâelenco gli ATER, gli IPAB, le ASP ed i consorzi di bonifica che possono avere un significativo beneficio alla partecipazione ad una CER, ma che senza espressa menzione sarebbero stati esclusi.
ð) Viene inoltre confermato che la partecipazione alle CER Ú aperta e volontaria, fermo restando che l’esercizio dei âð©ðšððð«ð¢ ðð¢ ððšð§ðð«ðšð¥ð¥ðšâ spetta ai soggetti meglio ora elencati e che sono âð¬ð¢ðð®ððð¢â nel territorio in cui si trovano gli impianti per la condivisione dell’energia.
Si fa quindi osservare che il nuovo testo di legge se da un lato ha eliminato una stortura riguardante la connessione tra i soggetti partecipanti ed il territorio in cui sono ubicati gli impianti, genererà però parallelamente dubbi interpretativi difficilmente superabili per lâampliamento del territorio di riferimento.
Ma entro ora più nel dettaglio.
ð soggetti “Situati”
Per quanto riguarda lâeliminazione della stortura che vi ho segnalato, devo farvi notare un dettaglio che per molti Ú insignificante ma che in realtà comporta rilevanti differenze.
Il precedente testo legislativo aveva infatti creato non poche perplessità per lâuso che ha fatto il legislatore del verbo âsituareâ nel collegamento tra soggetti partecipanti e territorio in cui sono ubicati gli impianti.
Ricordo che il precedente testo dellâart. 31 del D.lgs. 199/2021 elencava nel comma 1, lettera b) i soggetti che potevano partecipare alla CER concludendo â⊠ððððâðÌ ðð ððððððð ð¡ððð§ðððð ðððððð ðððð¡ððð¢ð¡ð ðððð’ðððððð ððððð ððððððð ð¡ððð§ðððð ðð¢ðððððâð ððð£ð¢ðððð¡ð ðððð’ðŒð ð¡ðð¡ð¢ð¡ð ððð§ðððððð ðð ðð¡ðð¡ðð ð¡ððð (ðð ð ððð¢ðð¡ð: ðŒðððŽð) ð ðððððð ðð¢ððð¡ð ðððð£ðð ð¡ð ððð’ððð¡ððððð 1, ððððð 3, ððððð ððððð 31 ðððððððð 2009, ð. 196, ðâð ð ððð ððððððð ððð ð¡ððððð¡ðððð ððððð ð ð¡ðð ð ð ð¶ððð¢ðð ðð ðð¢ð ð ððð ð¢ððððð¡ð ððð ððððððð¡ð ððð ðð ðððððð£ðð ððððâŠ.â
Visto che lâitaliano ha regole di sintassi ben precise, ricordo che quando il soggetto di una frase Ú un elenco di persone di generi diversi, la concordanza verbale segue una regola precisa: di norma si usa il plurale maschile, che Ú considerato il genere “neutro” della lingua. Se l’elenco Ú composto esclusivamente da soggetti femminili, il verbo al plurale femminile Ú perfettamente corretto. Se invece, come nel nostro caso, la maggioranza dei soggetti Ú femminile, ma c’Ú almeno un elemento maschile, la norma grammaticale imporrebbe il plurale maschile.
Da ciò lâutilizzo del verbo al plurale femminile “…ððððððð…” non poteva che fare riferimento esclusivamente alle â…ððððððððððððððð ðððððð…” dellâelenco ISTAT, e non anche agli altri soggetti elencati.
Lâinterpretazione letterale della norma creava quindi uno scenario nel quale soltanto le amministrazioni locali dellâelenco ISTAT potevano esercitare un potere di controllo sugli impianti delle CER ubicati nello stesso territorio, mentre tale vincolo non sussisteva per gli altri soggetti.
Il che potrebbe avere un senso compiuto ma di fatto confliggeva completamente con quanto Ú stato successivamente previsto dal ðððð«ðððš ððððð e dalle ððð ðšð¥ð ðð©ðð«ððð¢ð¯ð ððð.
ððð¥ð¥âðððð®ðð¥ð ððð¬ððš ð¢ð§ð¯ððð ð¯ð¢ðð§ð ð®ðð¢ð¥ð¢ð³ð³ðððš ð¢ð¥ ð¯ðð«ððš ðð¥ ð©ð¥ð®ð«ðð¥ð ðŠðð¬ðð¡ð¢ð¥ð â…ððððððð…” ð«ð¢ð§ð¯ð¢ðð§ððš ðð ðððð«ð¢ðð®ð¢ð«ð ð¢ð¥ ð©ðšððð«ð ðð¢ ððšð§ðð«ðšð¥ð¥ðš ð ðð®ððð¢ ð¢ ð¬ðšð ð ðððð¢ ð©ð«ðð¬ðð§ðð¢ ð§ðð¥ð¥âðð¥ðð§ððš ð ðð¡ð ð¬ðšð§ðš ð¬ð¢ðð®ððð¢ ð§ðð¥ ððð«ð«ð¢ððšð«ð¢ðš ð¢ð§ ðð®ð¢ ð¬ðšð§ðš ð®ðð¢ðððð¢ ð ð¥ð¢ ð¢ðŠð©ð¢ðð§ðð¢, ð ð¬ðšð§ðš ðªð®ð¢ð§ðð¢ ððððð¢ ð¬ðð¥ð¯ð¢ ð¢ð¥ ðððð«ðððš ððððð ð ð¥ð ððð ðšð¥ð ðð©ðð«ððð¢ð¯ð ððð¥ ððð ðð¡ð ð ð¢ðÌ ð¬ð¢ ðð«ðð§ðš ðð¬ð©ð«ðð¬ð¬ð¢ ð¢ð§ ððð¥ ð¬ðð§ð¬ðš.
Dâaltro canto, anche la Relazione di accompagnamento al D.Lgs 199/2021, di recepimento della ðð¢ð«ðððð¢ð¯ð ððð ðð aveva precisato a suo tempo che ââŠðð ðððð¢ððð¡ðÌ ðÌ ð¢ð ð ððððð¡ð¡ð ððð¢ðððððð ðð¢ð¡ððððð ð ð’ðð ððððð§ðð ððð ððð¡ððð ðð ðððð¡ððððð ðð ðððð ð ð ððððð¡ð¡ð ðâð ð ððð ð ðð¡ð¢ðð¡ð ððð ð¡ððððð¡ðððð ððððð ð ð¡ðð ð ð ð¶ððð¢ðð ðð ðð¢ð ð ððð ð¢ððððð¡ð ððð ððððððð¡ð…â per cui probabilmente Ú apparso necessario riallineare correttamente il testo normativo agli scopi per il quale Ú stato introdotto.
Il collegamento al “Territorio” e non più ai Comuni
Parallelamente, il nuovo testo legislativo genererà però come segnalato dei dubbi interpretativi ed applicativi.
Si fa infatti notare il passaggio dalla precedente formulazione dellâindicazione espressa della connessione tra gli impianti ed il ââŠðððððððððð ð ðððð ðððððð ðªðððððâŠâ in cui sono ubicati gli impianti, allâattuale assetto normativo che prevede la connessione tra gli impianti di condivisione dellâenergia ed il generico riferimento al ââŠððððððððððâŠâ in cui sono ubicati.
ðð§ ðð¥ðð«ð¢ ððð«ðŠð¢ð§ð¢, ð¢ð¥ ððšð¥ð¥ðð ððŠðð§ððš ð§ðšð§ ðÌ ð©ð¢ð®Ì ð¢ð§ððð§ðð«ðððš ð¬ð®ð¥ “ððð«ð«ð¢ððšð«ð¢ðš ððšðŠð®ð§ðð¥ð” ðŠð ðððð«ðððð¢ð ð®ð§ ð ðð§ðð«ð¢ððš ððð«ð«ð¢ððšð«ð¢ðš ð§ðšð§ ðŠðð ð¥ð¢ðš ð¢ð§ðð¢ð¯ð¢ðð®ðððš ðð ð®ð§ ð©ð®ð§ððš ðð¢ ð¯ð¢ð¬ðð ð¬ð©ðð³ð¢ðð¥ð.
Il territorio a cui si fa riferimento non essendo più quello individuato dallâambito territoriale comunale, attiene quello provinciale? âŠa quello dellâarea convenzionale sottesa alla cabina primaria? âŠo si fa riferimento ad altro?
A parere dello scrivente i dubbi potrebbero essere risolti considerando un criterio di âconnessione funzionaleâ del soggetto che partecipa alla CER.
Sicché a titolo esemplificativo, se un impianto in condivisione di energia Ú ubicato nel piccolo Comune di Corropoli (TE), hanno sicuramente il potere di controllo il Comune partecipante ma anche unâATER partecipante che pur non avendo sede legale nello stesso Comune, mantiene in gestione nel medesimo Comune un fabbricato di edilizia residenziale.
Nello stesso senso si potrebbe fare lâesempio di un consorzio di bonifica che pur non avendo la sede legale nel Comune dove Ú ubicato lâimpianto, potrebbe comunque partecipare alla CER laddove svolgesse servizi di bonifica per quello specifico Comune.
ð poteri del controllo
Per quanto riguarda la questione dei âð©ðšððð«ð¢ ðð¢ ððšð§ðð«ðšð¥ð¥ðšâ, il nuovo testo legislativo Ú sicuramente più intellegibile ed evita numerose storture che si potevano ingenerare nel precedente testo.
Ora infatti viene stabilito in maniera chiara che a prescindere dalla forma giuridica adottata per la costituzione della CER, i âð©ðšððð«ð¢ ðð¢ ððšð§ðð«ðšð¥ð¥ðšâ sono comunque in capo soltanto ai soggetti sopra elencati e che sono situati nel territorio in cui sono ubicati gli impianti.
ðð¢ ðððððš ðð¢ðšÌ ððšðŠð©ðšð«ðð ðð¡ð ð¬ð ðð¥ð¥âðð§ðð ððð ð©ðð«ðððð¢ð©ðð§ðš ðð§ðð¡ð ð¬ðšð ð ðððð¢ ðð¢ð¯ðð«ð¬ð¢ ðð ðªð®ðð¥ð¥ð¢ ð¬ðšð©ð«ð ðð¥ðð§ðððð¢, ð¬ðšð¥ððð§ððš ðªð®ðð¬ðð¢ ð®ð¥ðð¢ðŠð¢ ð©ðšð¬ð¬ðšð§ðš ð©ðð«ðšÌ ðð¬ðð«ðð¢ððð«ð ð¢ ð©ðšððð«ð¢ ðð¢ ððšð§ðð«ðšð¥ð¥ðš.
Ricordo quindi che le ððð ðšð¥ð ðð©ðð«ððð¢ð¯ð ððð¥ ððð nellâultima versione aggiornata allâAprile 2024 precisano che per poteri di controllo si intendono ââŠðððð ðððððð ððð, ðð ðððð ðððð ððððð ðððððððððððððð ððððððð ð ðððð ðªðððððððÌ ððððððððððð ððððððððððð, ðððð ðððððððððð ðð ðððððððð ððð ððððð ð ðððð ððððð ðð ðððð ð ð ððð ðððððððð ðð ðªðððððððÌ ð¬ððððððððð, ððððððððð ðð ððððððððððððð ð ðððð ððððð ðððððððððð ð ðð ðððððððð ð ðð ðððð ðð ððððððððð ð ððððððððððð ð ð ðððððððððððâŠâ.
Si tratta di un criterio imprescindibile che deve chiaramente essere adattato ad ogni forma giuridica di costituzione delle CER.
Occorre ora aggiornare gli statuti delle CER?
Le modifiche introdotte da ðððð«ðððš ððšð¥ð¥ðððð pongono la questione se a prescindere dalla forma giuridica adottata, un atto costitutivo/statuto che non regoli correttamente i poteri di controllo o che non si sia aggiornato alle nuove disposizioni possa essere modificato anche dopo che lâimpianto Ú stato messo in esercizio.
Questione questa dai tratti sottili ma particolarmente taglienti, perché senza una adeguata flessibilità nella fase di valutazione degli atti costitutivi/statuti che anticipa lâaccesso ai contributi in conto esercizio (ðð. ððð«ð¢ððð ð©ð«ððŠð¢ðš) ed ai contributi a fondo perduto (ðð. ððšð§ððš ðððð), si rischia di non essere ammessi nonostante lâinvestimento nellâimpianto da fonte rinnovabile sia stato realizzato e già messo in esercizio.
Ricordo infatti che la delimitazione dei “ð©ðšððð«ð¢ ðð¢ ððšð§ðð«ðšð¥ð¥ðš” ha una portata generale per lasciare ampia autonomia privata nelle modalità di regolazione di tale potere ma che lascia tuttavia forti preoccupazioni visto che le ððð ðšð¥ð ðð©ðð«ððð¢ð¯ð ððð precisano che âŠððð ððð ð ðð ððððððð¢ððð§ðððð ðð ð¶ðžð , ðð ððððð¢ðð¡ð ðð ðððð¢ðð ðð¡ð ð ðððð ððð ðððð¡ð¡ð, ðð ðððð ððððâððððð ð ðððð ðððððð¡ðð£ð ððð ððððððð¡ð/ðð ððð ððð£ððð ðð ð ððð ððð¡ððð¡ð ðð ðð ððððð§ðð ððððð ððððð ðððððððð ððð ð¡ðð¡ð¢ð§ðððð ððððð ð¶ðžð . ð¿ð ð¶ðžð ðð ðððððð ð ðððððððððððð ðððððððððð ðððððð£ð ðð ð ð¡ðð¡ð¢ð¡ð/ðð¡ð¡ð ððð ð¡ðð¡ð¢ð¡ðð£ð ððððð ð¶ðžð ðððð£ððð ð¢ð ððððð¡ð¡ð ð ðððððð ðððððððð ð ðð¢ððð¡ð ððððððð¡ð ðððð ððð¡ð¡ððð ð) ððð ððððððððð 1.2.2.2 ðððð¡ð ðŒðŒ ððððð ðððð ððð¡ð ð ðððððâ
Se pertanto Ú presente un oggetto sociale non conforme a quanto previsto nella ððð ðšð¥ð ðð©ðð«ððð¢ð¯ð ððð, le quali impongono tra lâaltro la regolamentazione dellâesercizio dei poteri di controllo a soltanto determinati soggetti, non si determina lâinesistenza della CER ma la mancanza dei presupposti per ottenere i benefici, ma ciò lo si saprà soltanto quando si fa la richiesta di accesso al beneficio, ossia quando ormai lâimpianto Ú stato realizzato.
Ed allora il vivo consiglio che posso dare Ú attivarvi immediatamente od almeno prima che lâimpianto entri in funzione, nella rilettura dellâatto costitutivo e soprattutto nello Statuto della vostra CER per far emergere eventuali divergenze con il nuovo testo legislativo e procedere quando prima a modificarlo.
Si tratta a mio modo di vedere di un’operazione che difficilmente interesserà le CER cd.âð ð«ð¢ð¬ðð«ðððð ððð¬ðâ dove sono già definiti i produttori ed i consumatori che vi partecipano, mentre sicuramente si dovrà intervenire sulle CER âð§ðð³ð¢ðšð§ðð¥ð¢â, o più correttamente âðŠð®ð¥ðð¢ððšð§ðð¢ð ð®ð«ðð³ð¢ðšð§ðâ che abbracciano una platea di soggetti più ampia ed una maggiore complessità nella regolamentazione del âð©ðšððð«ð ðð¢ ððšð§ðð«ðšð¥ð¥ðšâ.
Gestione degli impianti entrati in esercizio prima della costituzione della CER
Un’altra importante disposizione, introdotta dall’articolo 1-ter mira a non penalizzare gli impianti realizzati in una fase di attesa del quadro regolatorio completo per le CER.
Si tratta tuttavia di evitare la penalizzazione soltanto per gli impianti che usufruiscono della âððð«ð¢ððð ðð«ððŠð¢ðšâ e non anche per gli impianti che usufruiscono del “ððšð§ðð«ð¢ðð®ððš ð ððšð§ððš ð©ðð«ðð®ððš ðððð” del Decreto CACER (ciò emerge dallâinciso presente sul testo dellâart. 1-ter secondo cui la nuova norma Ú applicabile solo ââŠðð ðððð ðððð’ðððððððð§ðððð ðððð’ððð¡ððððð 3, ððððð 2, ððð¡ð¡ððð ð)âŠâ e nel dettaglio, lâart. 3 richiama soltanto agli incentivi âððð«ð¢ððð ðð«ððŠð¢ðšâ previsti per la condivisione dellâenergia rinnovabile e non anche al “ððšð§ðð«ð¢ðð®ððš ð ððšð§ððš ð©ðð«ðð®ððš ðððð”. Dâaltro canto, non poteva esservi una soluzione diversa, visto che il contributo a fondo perduto PNRR presuppone che lâavvio dei lavori deve essere successivo alla data di presentazione della domanda di beneficio il cui portale Ú stato aperto soltanto lâ8 Aprile 2024.
Si ricorda quindi che il Decreto 414/2023 prevede allâart. 3, comma 2, lettera c) che, ai fini dell’accesso agli incentivi ââŠðð ð¶ððð¢ððð¡ðÌ ððððððð¡ððâð ðððððð£ððððð ððð ð¢ðð¡ððð ðððÌ ððððððððððð¡ð ððð ð¡ðð¡ð¢ðð¡ð ðððð ððð¡ð ðð ððð¡ððð¡ð ðð ðð ððððð§ðð ððððð ððððððð¡ð ðâð ðððððððð ðð ðððððððððâŠâ.
Si ricorda inoltre che lâAppendice A delle medesime ððð ðšð¥ð ðð©ðð«ððð¢ð¯ð ððð hanno precisato che â…ðð ððð¡ð ðð ððð¡ððð¡ð ðð ðð ððððð§ðð ðð ð¢ð ððððððð¡ð […Ú la data…] ððð¡ð ðð ðð¢ð, ðð ð¡ðððððð ððððâððð¡ððð£ððð¡ð ðð ðððððð§ð§ðð§ðððð ððððð ððððð ðð¢ðð§ðððððð ðððâðð ððððð§ðð ððððâððððððð¡ð, ð ð ððððð¡ð¡ð¢ð ðð ððððð ðð¢ðð§ðððððððð¡ð ððððâððððððð¡ð ð ððððð ð ðð§ðððð ðð ððððððð¡ð ðð ððððððððð ððð ðð ð ðð ð¡ððð ðððð¡ð¡ðððð, ððð ðÌ ðððð ððð ð¢ðð¡ððð¡ð ððð ð ðð ð¡ððð ðºðŽðð·ðŒââŠâ
Questa regola mira a garantire che gli impianti incentivati siano specificamente destinati a servire la CER fin dalla loro operatività .
Si fa notare però che il Decreto 414/2023 che ha definito il nuovo quadro incentivante Ú del 7 Dicembre 2023 ed Ú entrato in vigore il 7 febbraio 2024, ma la costituzione formale delle CER e l’allineamento a tutte le procedure operative ha richiesto tempo.
Molti soggetti potrebbero aver avviato la realizzazione degli impianti in attesa del completamento del quadro normativo e regolatorio.
La nuova norma serve quindi a non penalizzare questi specifici impianti che, pur essendo entrati in esercizio in un breve lasso di tempo successivo all’efficacia del ðððð«ðððš ððððð (ossia entro i successivi 150 giorni) e prima che la CER fosse formalmente costituita, erano intenzionalmente destinati a farne parte.
Pertanto, per rientrare negli incentivi della âððð«ð¢ððð ðð«ððŠð¢ðšâ previsti per le CER, lâaggiornato quadro normativo prevede ora:
ð) che la CER sia già costituita per gli impianti messi in esercizio dopo lâentrata in vigore del ðððð«ðððš ððððð (7 Febbraio 2024)
ð) oppure che possono essere agevolati anche gli impianti messi in esercizio prima della costituzione della CER purché vengano rispettate entrambe le seguenti condizioni:
ð) lâimpianto Ú stato messo in esercizio entro circa i primi giorni di luglio 2024 (150 giorni dal 7 Febbraio 2024, data questa di efficacia del ðððð«ðððš ððððð);
ð) ed Ú prodotta adeguata documentazione che lâimpianto era stato realizzato per lâinserimento in una CER.
Lo scopo Ú facilitare l’accesso agli incentivi per progetti avviati in buona fede in una fase di transizione, a condizione che l’intento di inserirli in una CER sia comprovabile con una adeguata documentazione.
Il perché hanno stabilito forfetariamente i 150 giorni non mi Ú però chiaro. Siccome lâagire umano dipende sempre da una causa Ú interessante investigare il motivo di tale termine di scadenza.
Ci può stare a titolo esemplificativo che un gruppo di produttori e consumatori non abbiamo ancora costituito la CER a fine Giugno 2024 pur avendo realizzato un impianto.
Dâaltro canto, il quadro normativo Ú stato definito solo ad Aprile 2024 con lâaggiornamento delle Regole Operative GSE e lâapertura del portale telematico per lâinvio delle richieste di accesso ai benefici, ed Ú anche vero che il GSE ha pubblicato anche nei mesi successivi numerose FAQ dal contenuto rilevante ai fini della costituzione. Peraltro, il ðððð«ðððš ððððð anche se pubblicato a Febbraio 2024 Ú del Dicembre 2023 e ci può stare che dal Dicembre 2023 allâapertura del portale ad Aprile 2024 siano passati cinque mesi che si stanno cercando di far recuperare a chi ha cercato in tutti i modi di accelerare i tempi.
Per essere precisi però già a Febbraio 2024 con la pubblicazione del ðððð«ðððš ððððð era stato precisato allâart. 3, comma 2, lettera c) che, prima doveva costituirsi la CER e poi dovevano essere messi in esercizio gli impianti, tuttavia ben venga una sorta di alleggerimento di oneri ed adempimenti visto che lâobiettivo finale rimane di alto profilo.
Tale apertura tuttavia lascia molto perplessi in altri casi di esempio dove verrebbero salvaguardati anche coloro che magari giaâ il 9 Febbraio 2024, ossia a pochissimi giorni successivi dallâentrata in vigore del ðððð«ðððš ððððð avevano già messo in esercizio un impianto senza preliminarmente costituire la CER. Questi, come sarebbero mai in grado di pianificare, realizzare e mettere in esercizio un impianto in pochissimi giorni sul presupposto che lâimpianto doveva essere poi destinato ad una CER incentivata dal ðððð«ðððš ððððð? Mi pare proprio che abbiamo a che fare con dei âvisionari illuminatiâ o con soggetti dalle “capacità ultraterrene”.
Lo scrivente non può pertanto che ritenere che la norma di cui allâart. 1-ter appare così un âððšð§ððšð§ðš ððšðŠððð¥ðâ, visto che chi aveva un impianto in corso di realizzazione sapeva già a Febbraio 2024 che doveva preliminarmente costituire una CER prima di mettere in esercizio lâimpianto. Peraltro, tale âððšð§ððšð§ðš ððšðŠððð¥ðâ risulterebbe solo per pochi, ossia per coloro che hanno messo in esercizio lâimpianto entro i 150 giorni successivi al ðððð«ðððš ððððð.
In controbilanciamento, appare però che la nuova disposizione abbia in realtà lo scopo di recuperare quanti più impianti possibili di âð©ð«ðšðð®ðððšð«ð¢ ððð«ð³ð¢â ed allora il tutto avrebbe almeno un senso compiuto, anche se con tutte le perplessità che continuano ad essere mantenute circa il riferimento alla scadenza fissata in 150 giorni.
ðggiornamento delle “ðegole operative ððð”
Come diretta conseguenza di queste nuove disposizioni, l’articolo 1-ter del ðððð«ðððš ððšð¥ð¥ðððð impone un aggiornamento delle ððð ðšð¥ð ðð©ðð«ððð¢ð¯ð ððð che giungeranno così alla terza versione.
Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE), su proposta del GSE, dovrà infatti aggiornare le regole operative approvate ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del Decreto 414/2023, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Dato che la Legge 60/2025 Ú entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, il 25 aprile 2025, il GSE dovrà presentare la proposta di aggiornamento delle regole operative al MASE ðð§ðð«ðš ð¥ð ðð¢ð§ð ðð¢ ð¥ð®ð ð¥ð¢ðš ðððð.
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